COSA SI PUO’ FARE SE IL GENITORE NON RISPETTA LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI?

Il nostro ordinamento si ispira al principio della “bigenitorialità” che riconosce la totale parità dei genitori nella formazione e nella crescita dei figli minori i quali, hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato, continuativo e stabile sia con mamma che con papà anche se questi siano separati o divorziati (lo stesso discorso vale anche per le coppie di fatto ovvero non unite dal vincolo del matrimonio).

Purtroppo può accadere che l’esercizio della bigenitorialità sia reso difficile dal comportamento di uno dei due genitori che non adempie ai propri obblighi o che addirittura si comporti in modo pregiudizievole per la crescita dei figli. Ad esempio pensiamo al caso del genitore non collocatario che non rispetta il diritto di visita con i figli previsto dal Tribunale. Questo comportamento è lesivo per la crescita psico fisica dei figli minori i quali in questo modo non vedono rispettato il proprio diritto alla bigenitorialità.

Il legislatore ha dunque introdotto un rimedio che garantisce il rispetto di tale diritto prevedendo all’art. 709 ter c.p.c. la possibilità di ricorrere al Tribunale per la risoluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento dei figli.

In questo caso, il Giudice nel caso di gravi inadempienze o di atti che comunque ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti già in vigore e può anche:

– ammonire il genitore inadempiente;

– disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

– disporre il risarcimento dei danni, a carico di un genitore, nei confronti dell’altro;

-condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo euro 75,00 ad un massimo di euro 5.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Ulteriore misura è quella prevista dall’art. 614 bis c.p.c. relativa alle”misure di coercizione indiretta” dell’obbligato, costituita dalla condanna al pagamento di una somma di denaro e tale misura è applicabile in sede di ricorso ex art. 709 ter c.p.c.

Questa misura garantisce l’esecuzione di quegli obblighi di fare infungibili ovvero, di quegli obblighi che possono essere svolti solo dal soggetto obbligato ad esempio per il mancato rispetto del diritto di visita. La norma prevede che “….con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza…”

Da ultimo, preme ricordare che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento per i figli da parte dell’obbligato integra reato previsto e punito dall’art. 570 bis c.p. che prevede la reclusione fino ad un anno o la multa da 103 a 1.032 euro per chi non paga o non paga regolarmente l’assegno di mantenimento per l’altro coniuge o per i figli.